Contrassegno parcheggio per disabili

Anche in Italia, a partire dal 15 settembre 2012, con l’entrata in vigore del D.P.R. N. 151 del 30/07/2012, arriva il via libera all’adozione del contrassegno europeo per la sosta dei veicoli al servizio degli invalidi.

Il nuovo modello standard europeo, di colore azzurro chiaro, sul retro ospiterà la fotografia dell’interessato e i suoi dati.

PROCEDURE PER RILASCIO O RINNOVO DEL CONTRASSEGNO 

 

Primo rilascio

Il contrassegno è emesso dal Comune di residenza del richiedente previo rilascio all’interessato di apposita certificazione da parte dell’Ufficio di Medicina Legale dell’USL (Loc. Amérique n. 7/L a Quart – tel 0165/774626) che è l’unico documento valido per il rilascio dell’autorizzazione.

Per chiedere il rilascio del contrassegno è necessario compilare il modulo di domanda e riconsegnarlo al Servizio di Polizia locale, previo appuntamento, con allegato:

  • certificazione da parte dell’Ufficio di Medicina Legale dell’USL che attesti l’invalidità;
  • n. 1 foto tessera recente.

 Rinnovo di permesso con validità inferiore ad anni cinque

Se la data di scadenza del contrassegno invalidi di cui viene chiesto il rinnovo è inferiore a cinque anni si dovrà procedere come segue:

Per chiedere il rinnovo del contrassegno è necessario compilare il modulo di domanda e riconsegnarlo al Servizio di Polizia locale, previo appuntamento, con allegato:

  • certificazione da parte dell’Ufficio di Medicina Legale dell’USL che attesti il persistere dell’invalidità;
  • n. 1 foto tessera recente.

Il vecchio contrassegno deve essere riconsegnato al momento del ritiro di quello nuovo.

 Rinnovo di permesso con validità di anni cinque

Se la data di scadenza del contrassegno invalidi di cui viene chiesto il rinnovo è di  cinque anni si dovrà procedere come segue:

Per chiedere il rinnovo del contrassegno è necessario compilare il modulo di domanda e riconsegnarlo al Servizio di Polizia locale, previo appuntamento, con allegato:

  • certificazione da parte del proprio medico di base che attesti il persistere dell’invalidità;
  • n. 1 foto tessera recente

Il vecchio contrassegno deve essere riconsegnato al momento del ritiro di quello nuovo.

SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO

Nel caso il contrassegno sia stato smarrito o rubato è possibile richiederne un duplicato semplicemente consegnando l’apposito modulo di richiesta al Comune di residenza, unitamente alla copia della denuncia di smarrimento o furto, oppure il contrassegno deteriorato e con nuova foto tessera.

AVVERTENZE PER L’UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

 Il contrassegno può essere utilizzato dal titolare o, comunque, con il titolare presente sul veicolo che lo trasporta:

  • negli spazi appositamente riservati ed indicati con apposita segnaletica verticale e orizzontale;
  • nelle “zona Disco” senza limitazione di tempo;
  • per la sosta lungo le “Vie pedonali” solo per motivate esigenze utilizzando a tal fine i veicoli dichiarati all’atto della richiesta di rilascio dell’autorizzazione;
  • nelle “zone blu” qualora gli stalli riservati risultino essere occupati;
  • anche con veicoli “Euro zero”.

In ogni caso la sosta non deve costituire pericolo od intralcio alla circolazione.

Il contrassegno per “disabili” non ha validità:

  • nelle zone ove è vietata lo sosta per operazioni di pulizia strada o di sgombero neve;
  • nelle zone ove, per esigenze di ordine pubblico o di pubblica incolumità, siano temporaneamente vietate la sosta ed il transito
  • dei veicoli, salvo deroghe per motivate esigenze;
  • nelle aree di proprietà privata.
  • nelle zone a traffico limitato per il solo transito.

Il contrassegno per “disabili”:

  • deve essere esposto, in modo ben visibile, sulla parte anteriore del veicolo, pena l’erogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, anche se titolari del permesso;
  • è strettamente personale;
  • potrà essere ritirato in qualsiasi momento per accertati abusi;
  • dovrà essere aggiornato in caso di cambio di residenza dell’intestatario;
  • dovrà essere riconsegnato in caso di decesso dell’intestatario.

Il contrassegno non può essere fotocopiato né duplicato né corretto in alcun modo. L’eventuale fotocopiatura, duplicazione o correzione del contrassegno è perseguibile ai sensi dell’art 482 in relazione all’art. 477 del Codice Penale.

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