Statuto comunale

ESTRATTI DA L.R. 54/1998  “SISTEMA DELLE AUTONOMIE IN VALLE D’AOSTA

Art. 33 – (Statuto comunale)

1. Ogni Comune adotta il proprio statuto.

2. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro sessanta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. Lo statuto è affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua affissione. Lo statuto è inoltre pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione.

4. Copia dello statuto è inviata alla Presidenza della Regione, presso i cui uffici è tenuta la raccolta egli statuti degli enti locali.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 34 – (Contenuto dello statuto)

1. Lo statuto, ai sensi dell’art. 3 della Carta europea dell’autonomia locale, ratificata con l.439/1989, e nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale, stabilisce le norme fondamentali per il funzionamento e l’organizzazione dell’ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra Comuni o con altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

2. Lo statuto, nel rispetto del Trattato di Amsterdam, prevede forme di promozione della parità tra uomini e donne.

3. Lo statuto determina le forme di attuazione, nell’ambito locale, del principio di bilinguismo di cui all’art. 38 dello Statuto speciale.

4. Lo statuto prevede inoltre forme di valorizzazione dell’utilizzo del patois franco-provenzale.

5. Nei Comuni individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni Walser della Valle del Lys), come modificata dalla legge regionale 13 novembre 2002, n. 21, lo statuto prevede forme di forme di salvaguardia delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni di lingua tedesca.

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 12 del 27 giugno 2001, ha discusso ed approvato lo Statuto, secondo i principi ed i criteri fissati dalla Legge regionale n. 54/1998 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”.

L’ultima modifica allo stesso è stata apportata dal Consiglio comunale con deliberazione n.  15 del 28/03/2019.

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