Cambio residenza

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Dal 9 Maggio 2012 inizia la prima attuazione delle disposizioni dell’art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012 (Legge di conversione n. 35 del 4 aprile 2012) inerente il “Cambio di Residenza in tempo reale”.

 Modulistica

Le domande di iscrizione provenienti da altro Comune o dall’estero, di cambio di abitazione all’interno del Comune o di trasferimento all’estero (per i soli cittadini italiani), redatte su modulistica ministeriale debitamente compilata, sottoscritta e corredata della documentazione indicata dal Ministero stesso, potranno essere presentate con una delle seguenti modalità:

–         posta raccomandata all’indirizzo: Fraz. Taxel 1, 11020  Gressan  (AO);

–         via telematica agli indirizzi amministrazione@comune.gressan.ao.it oppure all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.gressan.ao.it; in questo caso tuttavia nel rispetto di una delle seguenti condizioni:

  • la richiesta deve essere sottoscritta con firma digitale;
  • l’autore deve essere identificato dal sistema informatico con l’uso della CIE – Carta d’Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • la dichiarazione deve essere trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante;
  • la dichiarazione recante la firma in originale e la riproduzione integrale del documento di identità valido del dichiarante, devono essere acquisite a mezzo scanner e trasmesse per posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

La dichiarazione di residenza è resa a norma del D.P.R. 445/2000; in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso D.P.R., che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale, con la conseguente denuncia all’Autorità giudiziaria.

E’ inoltre prevista la comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per informazioni contattare l’Ufficio Anagrafe: 0165-250113 int. 1

  

 Il nuovo procedimento in breve 

  • è rilasciata all’interessato, contestualmente alla presentazione allo sportello o successivamente, con altro mezzo, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/1990 e recante l’informazione degli accertamenti eseguiti e la durata del procedimento; entro 2 giorni lavorativi il Comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta e – ove ne ricorra il caso – richiede la cancellazione al Comune di provenienza, il quale la dispone entro 2 giorni lavorativi, mentre entro 5 giorni lavorativi comunica/conferma al Comune di nuova iscrizione i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia;
  • nelle more il Comune di nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, il Comune di provenienza invece sospende immediatamente la certificazione;
  • il Comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l’esito all’interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso;
  • in caso di pre-requisiti mancanti (es. titolo di soggiorno) od esito negativo dell’accertamento in ordine alla dimora abituale – fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra – il Comune invia all’interessato il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis Legge 241/1990. L’interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente;
  • le richieste prive di informazioni essenziali sono irricevibili.
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